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BetFlag S.p.A., con sede legale in Via degli Aldobrandeschi, 300 - 00163 Roma, capitale sociale euro 1.500.000,00 i.v., società appartenente al Gruppo IVA LOTTOMATICA 15432831004, C.F. 15432831004 - P.E.C.: betflag@pec.it - Iscritta al Registro
delle Imprese di Roma n.ro R.E.A. RM-1686288, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Lottomatica S.p.A. (di seguito "Lottomatica") in persona dell'amministratore consigliere delegato Dott. Domenico Galizia, (di seguito
"BetFlag" o "Concessionario")
E
L'affiliato, di seguito denominato "terzo incaricato" i cui dati anagrafici sono indicati nel modulo di richiesta "Nuova richiesta di affiliazione".
PREMESSO CHE
- Il Concessionario è titolare della concessione GAD n.15007 (la "Concessione") per l'esercizio a distanza dei giochi pubblici ai sensi dell'art. 24, comma 22, della Legge 7 luglio 2009 n. 88 assegnata dall'Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli (già Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato) ("ADM") del sito di gioco www.betflag.it (il "Sito") e del marchio "betflag" (il "Marchio");
- Il Concessionario ha provveduto alla realizzazione e provvede alla gestione dei canali tecnologici idonei a consentire lo svolgimento delle attività di raccolta a distanza del gioco attraverso il Sito, ivi comprese le
relative piattaforme "mobile"/App, disponendo di un sistema di conti di gioco;
- Il Concessionario è tenuto ad esercitare le attività e le funzioni affidate in concessione nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle Concessioni sottoscritte con l'ADM, e garantendo i livelli di
servizio previsti dalle regole tecniche, per mezzo di organizzazione propria o di terzi, nel rispetto dell'articolo 93 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;
- Tra le altre prescrizioni, il Concessionario, ai sensi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. c), della Concessione, è tenuto a "porre in essere attività di informazione ai consumatori,
relativamente ai regolamenti dei giochi, alle condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, nonché alle prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la
promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di AAMS";
- Il Terzo Incaricato è un soggetto, individuato da BetFlag, per "porre in essere attività di informazione ai consumatori" come dettagliatamente previsto dall'art. 5, comma 2, lett. c), della
Convenzione di Concessione, in possesso delle necessarie competenze tecniche e professionali ai fini dello svolgimento delle suddette attività funzionali alla raccolta delle giocate a distanza;
- Il Terzo Incaricato si è dichiarato disponibile ad accettare tale incarico, mettendo a disposizione il proprio sito web e le piattaforme "mobile"/App;
- Il Terzo Incaricato dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76
del medesimo decreto, di:
- possedere le capacità professionali necessarie allo svolgimento dell'oggetto del presente contratto;
- conoscere la normativa vigente in materia di giochi pubblici a distanza con partecipazione e vincite in denaro, con particolare attenzione al divieto di intermediazione e ai divieti di offerta di gioco a cittadini
minori di diciotto anni e non in possesso di codice fiscale italiano;
- essere interessato a svolgere le attività di informazione ai consumatori, relativamente ai regolamenti dei giochi pubblici a distanza nel rispetto della normativa – primaria e secondaria – vigente in materia di
Giochi Pubblici, inclusi D. Lgs. del 6 settembre 2005 n. 206 e ss. mm. ed int., avente ad oggetto la tutela dei consumatori ed il commercio a distanza e del D. Lgs. del 9 aprile 2003 n. 70 in materia di commercio
elettronico, nonché della convenzione di concessione di cui alla lettera a) delle Premesse;
- disporre di una autonoma ed indipendente organizzazione con distinta responsabilità rispetto al Concessionario, tale per cui tutti gli oneri, i costi e spese connessi all'esecuzione del presente Contratto sono
a suo esclusivo carico;
- essere a conoscenza delle vigenti normative in materia di servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate alla G.A.P. -Gioco
d'Azzardo Patologico - ed in particolare del Decreto Legge 13/9/2012 n. 158 (di seguito "Decreto Balduzzi"), convertito in legge, con modifiche, dalla L. 08.11.2012, n. 189;
- essere a conoscenza delle vigenti normative in materia di divieto di pubblicità di giochi e scommesse con vincite in denaro nonché del gioco d'azzardo previsto dall'art. 9 D.L. 12 giugno 2018 n. 87, convertito
con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96 (di seguito: il "Decreto Dignità"), come integrato dalle Linee Guida emanate da AGCOM con delibera 132/19/CONS pubblicata il 26 aprile 2019
("Linee Guida AGCOM");
- Le Parti sono consapevoli che la materia oggetto del presente Contratto è soggetta a frequenti variazioni normative e regolamentari, di rango nazionale e comunitario ("Variazioni Normative"), in
ragione della continua evoluzione del settore e delle differenti problematiche originate dalla materia stessa. Qualora ricorrano tali Variazioni Normative, il presente Contratto sarà modificato previa eventuale
inserzione automatica di clausole, ai sensi dell'art. 1339 c.c., imposte dalla legge ovvero dall'ADM, nonché previa integrazione del Contratto, ai sensi dell'art. 1374 c.c., secondo quanto stabilito dalla legge ovvero
dall'ADM, al fine di garantire la conformità a tali Variazioni Normative, nel rispetto dei principi della buona fede contrattuale e preservando per quanto più possibile gli effetti e gli equilibri economici,
finanziari e commerciali sussistenti prima dell'entrata in vigore delle Variazioni Normative medesime;
TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Articolo 1: Premesse ed Allegati. Definizioni
- Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ("Contratto"), che annulla e sostituisce ogni eventuale altro accordo tra le Parti:
- Allegato A: Nomenclatore
- Allegato B: Piano di Pagamento e Corrispettivi;
- Allegato C: Dichiarazione antimafia e copia di un documento d'identità del legale rappresentate del Terzo Incaricato in corso di validità;
- Allegato D: autocertificazione residenza fiscale e stabile organizzazione;
- Allegato E: informativa privacy
- Allegato F: Accordo di Nomina a Responsabile del Trattamento
- Allegato G: Business Partner Protocol
- Salvo non sia diversamente indicato nel presente Contratto i sotto indicati termini avranno il significato indicato nel Nomenclatore in Allegato A
Articolo 2: Oggetto. Modifiche unilaterali
Con la sottoscrizione del Contratto il Concessionario affida al Terzo Incaricato, l'incarico di:
-
- porre in essere le attività funzionali alla raccolta del gioco a distanza, finalizzate all'informazione dei Giocatori, aventi i requisiti fissati dalla legge, idonei all'apertura di Conti di Gioco, circa i regolamenti
dei giochi, le probabilità di vincita, le condizioni generali di offerta contenute nello schema di contratto di conto di gioco, quote ed offerte, anche in forma di servizio informativo di comparazione, nonché le
prescrizioni e disposizioni vigenti per la tutela del gioco lecito e per la promozione del gioco sicuro, legale e responsabile, anche in attuazione di specifiche campagne di comunicazione istituzionale di ADM;
- indirizzare l'utente del Terzo Incaricato, individuato come potenziale Giocatore, sul Sito del Concessionario affinché provveda con la verifica della compatibilità delle informazioni assunte sul Sito del Terzo
Incaricato;
- inserire il Materiale Informativo sul Sito del Terzo Incaricato tramite il quale il Giocatore può essere anche connesso al Sito del Concessionario. La suddetta attività ha l'obiettivo di costituire una cooperazione
tra il Concessionario e il Terzo Incaricato al fine di porre in essere le attività di informazione nei confronti dei Giocatori, ritenute (anche dalla Convenzione di Concessione), necessarie, indispensabili e comunque
funzionali alla raccolta del gioco a distanza.
- procacciare, tra i propri utenti, potenziali Giocatori, aventi i requisiti fissati dalla legge, idonei all'apertura di Conti di Gioco;
- Il Concessionario si riserva il diritto di modificare il presente Contratto o i suoi allegati in qualsiasi momento, a suo esclusivo giudizio, comunicando le modifiche (i) via e-mail oppure (ii) pubblicando la versione
modificata sul sito. Qualsiasi modifica avrà effetto trenta giorni dopo la data in cui sia stata pubblicata on line e notificata via e-mail fatta salva la possibilit` per il Terzo Incaricato di recedere dal contratto
entro 10 giorni dalla notifica delle modifiche o dalla data di pubblicazione sul Sito del Concessionario a pena di decadenzaIl Concessionario si riserva il diritto di modificare il presente Contratto o i suoi allegati
in qualsiasi momento, a suo esclusivo giudizio, comunicando le modifiche (i) via e-mail oppure (ii) pubblicando la versione modificata sul sito. Qualsiasi modifica avrà effetto trenta giorni dopo la data in cui sia
stata pubblicata on line e notificata via e-mail fatta salva la possibilità per il Terzo Incaricato di recedere dal contratto entro 10 giorni dalla notifica delle modifiche o dalla data di pubblicazione sul Sito
del Concessionario a pena di decadenza
- Resta inteso che tutte le informazioni riguardanti i Giocatori resteranno di esclusiva proprietà del Concessionario e il Terzo Incaricato non avrà alcun diritto su tali informazioni
Articolo 3: Diritti e Obblighi del Concessionario
- Il Concessionario fornirà il Materiale Informativo che il Terzo Incaricato dovrà posizionare all'interno del proprio sito. Questi, a tal fine, dovrà scaricare il Materiale Informativo utilizzando eventualmente
il nome utente e password forniti dal Concessionario a seguito di specifica approvazione.
- Il Terzo Incaricato sarà identificato da un ID Terzo Incaricato che dovrà essere acquisito automaticamente dai sistemi informatici di tracking predisposti, all'atto della stipula del Contratto. L'apertura dei
Conti di Gioco dovrà necessariamente avvenire online ai fini dell'attribuzione dell'ID, ciò anche allo scopo di attribuire al Terzo Incaricato le specifiche attività di informazione svolta nei confronti di
ciascun Giocatore destinatario di tale attività
- Dal momento che il Terzo Incaricato non avrà alcun potere di rappresentanza per conto del Concessionario e non avrà potere di concludere in nome e per conto di quest'ultimo né di impegnarlo in alcun modo nei confronti
di terzi, l'eventuale apertura di nuovi Conti di Gioco sarà posta in essere solo dal Concessionario ed a suo insindacabile giudizio
- Il Concessionario si obbliga a gestire e a svolgere tutti gli adempimenti necessari per la gestione dei Conti di Gioco e per i relativi sistemi di pagamento secondo quanto previsto dalle disposizioni normative in materia. Resta inteso che il
Concessionario ha il diritto di rifiutare nuovi Giocatori o chiudere Conti di Gioco esistenti, a proprio insindacabile giudizio, in caso di violazione dei termini contrattuali ovvero in caso di attività fraudolenta
- Il Concessionario si obbliga a gestire direttamente ogni rapporto con il Giocatore inerente ai giochi a distanza on line
Articolo 4: Obblighi e diritti del Terzo Incaricato
- Il Terzo Incaricato s’impegna a rispettare le procedure e le istruzioni operative impartite dal Concessionario
- Il Terzo Incaricato dichiara di conoscere le disposizioni dalla normativa vigente in materia di giochi con vincite in denaro che si impegna a porre in essere tutte le attività di informazione richieste dal Concessionario, ivi incluso il
divieto d'intermediazione nel settore del gioco, e, tra l'altro, a non effettuare la raccolta di giocate, la riscossione di poste di gioco, la liquidazione di vincite e di rimborsi nonchè la liquidazione di somme giacenti sul Conto di Gioco del
Giocatore, a svolgere responsabilmente le predette attività affidate collaborando con il Concessionario in modo da impedire la stipula di contratti di conto di gioco a minori e l'attivazione, nonchè la ricarica di Conti di gioco da parte
di minori tramite interposta persona
- Il Terzo Incaricato è tenuto a fornire esclusivamente informazioni veritiere ed accurate sulla propria identità e a mantenerle sempre aggiornate effettuando i cambiamenti necessari in caso di variazioni
parziali o totali
- Il Terzo Incaricato non avrà diritto ad alcuna commissione per quei Giocatori che siano già titolari di un Conto di Gioco con il Concessionario o lo siano stati in passato
- Il Terzo Incaricato s'impegna a fornire al Concessionario un apposito spazio sul proprio sito dove inserire il Materiale Informativo ai fini della pubblicazione di iscrizioni al Sito del Concessionario tramite ID Terzo
Incaricato, con le modalità previste al precedente articolo 2 e nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato B
- Il Terzo Incaricato sarà responsabile dei contenuti e di ogni attività svolta per il tramite del sito web del Terzo Incaricato. Qualsiasi attività dovrà essere svolta professionalmente nel rispetto
della legge e/o dei regolamenti applicabili.
- Il Terzo Incaricato dovrà concordare preventivamente con il Concessionario, che dovrà accettare espressamente per iscritto, tutte le attività di informazione relative agli obblighi concessori posti a carico
del Concessionario
- Il Terzo Incaricato si obbligo a porre in essere le attività di cui all'art. 2 del Contratto nell'interesse del Concessionario, con la massima diligenza e perizia professionale richiesta dal tipo di servizio.
Egli svolgerà tale attività sopportandone il relativo rischio d'impresa, a fronte dei corrispettivi stabiliti nei Piani di Pagamento. Il Terzo Incaricato dovrà svolgere la suddetta attività esclusivamente nei
confronti di soggetti con codice fiscale italiano indirizzando i potenziali Giocatori esclusivamente sul Sito del Concessionario
- Il Terzo Incaricato non potrà, direttamente e/o tramite terze parti:
- svolgere l'attività di informazione difforme dal Materiale Informativo messo a disposizione del Concessionario, il cui contenuto - o il contenuto dei siti su cui venga utilizzato - sia diffamatorio, discriminatorio,
osceno, illegale, sessualmente esplicito, pornografico, violento oppure considerato, a discrezione del Concessionario, non appropriato;
- sviluppare e/o implementare strategie di marketing e/o tenere rapporti di pubbliche relazioni che abbiano come oggetto, direttamente o indirettamente, attività vietate dalla legge (quali, a mero titolo
esemplificativo e senza pretesa di esaustività: intermediazione nella commercializzazione delle scommesse, ovvero rivendita di servizi legati al gioco a minori di 18 anni, ovvero pubblicità di giochi e scommesse con
vincite in denaro nonchè del gioco d’azzardo come vietate dal Decreto Dignità, come integrato dalle Linee Guida AGCOM);
- utilizzare materiale di marketing che possa potenzialmente risultare ingannevole per i Giocatori o per potenziali Giocatori;
- collocare materiale di marketing sul sito del Terzo Incaricato o altri mezzi di comunicazione, quando il contenuto di tale sito e del materiale:
- violi i diritti di proprietà intellettuale di BetFlag, Gruppo Lottomatica o terze parti;
- denigri BetFlag e/o il Gruppo Lottomatica o danneggi in qualsiasi modo la loro immagine e reputazione;
- leggere, intercettare, modificare, registrare, redirezionare, interpretare, o compilare moduli elettronici o altri materiali inviati a BetFlag dai Giocatori;
- iscriversi come Giocatore a nome di terzi, o autorizzare o aiutare (tranne nei casi e modi considerati nel presente Contratto) qualsiasi altra persona ad iscriversi come Giocatore;
- prendere iniziative che ingannino i clienti sui rapporti tra Concessionario e il Terzo Incaricato o terzi, oppure, sulla titolarità e sulla gestione del Sito del Concessionario, sulla proprietà dei giochi, o sul servizio
attraverso i quali i clienti interagiscono e su cui svolgono le transazioni;
- inviare per posta, pubblicare o comunicare qualsiasi tipo di messaggio riguardante il Sito del Concessionario, una sua parte o pagina, i servizi o i marchi di Concessionario (per esempio ricorrendo a "framing" o
finestre di pop-up o pop-under) al di fuori della prestazione dei servizi di informazione e di comparazione di quote e bonus oggetto del presente Contratto;
- consentire che il Sito del Concessionario (o una sua parte o pagina) si apra nel browser del visitatore o da un'altra parte che non sia collegata al Banner o al Tracking Link;
- violare i termini e le condizioni di utilizzo dei motori di ricerca o altro regolamento applicabile;
- tentare di comunicare con i Giocatori direttamente o indirettamente, per sollecitarli a trasferirsi su altri siti non gestiti dal Concessionario, o per altri motivi, senza il consenso del Concessionario.
- Nel caso in cui il Concessionario ritenga, a sua sola discrezione, che il Terzo Incaricato abbia violato una degli impegni di cui al precedente art. 4.9, dovrà (senza escludere qualsiasi altro diritto a propria
disposizione e salvo richiedere il risarcimento dei danni) notificare immediatamente al il Terzo Incaricato la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 14 che segue
- Le attività di informazione oggetto di Contratto potranno essere svolte esclusivamente utilizzando i materiali consentiti ed espressamente autorizzati dal Concessionario. Il Terzo Incaricato non potrà modificare
in alcun modo il Materiale Informativo o i marchi, loghi o altri segni distintivi senza previo consenso del Concessionario. Il Materiale Informativo potrà essere utilizzato solo nei modi stabiliti dal presente Contratto,
in base alle istruzioni fornite sul Sito del Concessionario e alle leggi in vigore
- Il Terzo Incaricato non svolgerà alcun tipo di attività oggetto di Contratto:
- su siti sui quali il Concessionario sia già presente;
- su o attraverso motori di ricerca sui quali o attraverso i quali il Concessionario sia già presente;
- con modalità che risulti in competizione con il Concessionario;
- nei casi in cui il Concessionario specificamente lo richieda.
- Il Terzo Incaricato dovrà utilizzare i Tracking Links forniti da Concessionario esclusivamente per il suo uso personale e non potranno essere concessi o dati in licenza a terze parti senza l'autorizzazione scritta
del Concessionario.
- Al Terzo Incaricato non sarà consentito registrare marchi, loghi, nomi o altri segni che contengano, somiglino o possano essere confusi con i marchi del Concessionario e sarà tenuto a cedere al Concessionario i
diritti su eventuali marchi da lui precedentemente registrati. Il Terzo Incaricato, inoltre, non potrà rivendicare la proprietà di alcuno dei marchi, loghi o altri segni distintivi del Concessionario.
- Oltre ai corrispettivi di cui al Piano di Pagamento, il Terzo Incaricato non avrà alcun diritto sui Giocatori.
Articolo 5 – Materiale Informativo
- Il Materiale Informativo utilizzato sul Sito del Terzo Incaricato, su siti ad esso collegati o riconducibili, per le attività di comunicazione da parte del Concessionario potrà contenere, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, immagini, testi comunque convertiti in immagini, collegamenti ipertestuali, elementi multimediali, links ed altre URL di interesse del Concessionario.
- La realizzazione del Materiale Informativo sarà opera del Concessionario che sarà quindi responsabile del contenuto del medesimo, pertanto il Terzo Incaricato non è autorizzato ad apportare alcuna modifica
ad esso, o inserirne altri di diversa forma e contenuto senza il preventivo consenso scritto del Concessionario. Tutte le operazioni riguardanti l'inserimento del Materiale Informativo sono a completo onere del Terzo Incaricato.
- Il posizionamento del Materiale Informativo avverrà sempre nel rispetto di quanto concordato con il Concessionario e definito nell'Allegato B del Contratto.
- I Tracking Links saranno forniti dal Concessionario al Terzo Incaricato esclusivamente per il suo uso e non potranno essere concessi o dati in licenza a terzi senza l'autorizzazione scritta di Concessionario. Affinch&aegrave;
il Terzo Incaricato possa ricevere i compensi, i potenziali Giocatori dovranno pervenire al Sito del Concessionario tramite Tracking Link. Il Concessionario non sarà in nessun caso responsabile per il mancato utilizzo
dei Tracking Links.
Articolo 6: Sospensione temporanea del servizio
Il Terzo Incaricato avrà facoltà di sospendere l'esecuzione dei propri obblighi contrattuali per cause di forza maggiore, per lavori di manutenzione straordinaria o programmata e/o per imposizione di qualsiasi
autorità competente.
Articolo 7: Corrispettivi
- Il Corrispettivo remunera il complesso degli impegni assunti dal Terzo Incaricato in forza del Contratto, e con le modalità previste dall'Allegato B, e copre l'insieme delle spese di ogni genere che questi dovesse sostenere nell’espletamento
dell'attività stessa. Il Terzo Incaricato non avrà diritto ad alcun rimborso spese per l'esecuzione del Contratto, indipendentemente dalla loro natura, presupposto ed ammontare.
- Il Concessionario traccia l'attivit&gìagrave; del Giocatore e redige mensilmente rapporti su di essa allo scopo di calcolare gli importi maturati dal Terzo Incaricato in base al Piano di Pagamento concordato con il
Terzo Incaricato stesso.
- Il Concessionario validerà il Corrispettivo maturato dal Terzo Incaricato entro 7 giorni lavorativi dalla fine del mese oggetto del pagamento.
- Al fine di ricevere il pagamento, il Terzo Incaricato dovrà produrre idonea fattura ed inviarla al Concessionario entro il quinto giorno del mese successivo rispetto al mese oggetto del pagamento. In caso
contrario, il pagamento verrà posticipato al mese successivo.
- Il pagamento delle remunerazioni mensili avverrà entro il trentesimo giorno del mese successivo rispetto al mese oggetto del pagamento. Il concessionario, inoltre, non sarà responsabile di ritardi
occasionali, di ritardi al di fuori del proprio controllo, di ritardi dovuti ad indagini e/o verifiche sulla conformità dei movimenti dei Giocatori o per cause ad esso non imputabili entro un periodo di 180 giorni.
Oltre tale periodo, in ogni caso, l'importo dovuto potrà essere maggiorato in misura non superiore al 4% annuo.
- Il Concessionario, inoltre, non sarà tenuto a pagare le commissioni:
- qualora il Terzo incaricato non dovesse raggiungere la soglia dei 5 giocatori attivati nel mese;
- per i giocatori attivati che per due mesi consecutivi non dovessero effettuare almeno 2 versamenti
- per i giocatori iscritti nei 36 mesi precedenti al mese di competenza
- qualora siano derivanti da Giocatori la cui identità non sia verificabile, oppure, da Giocatori coinvolti in transazioni ritenute fraudolente dal Concessionario. Nel caso in cui il Concessionario determini
l'effettivo svolgersi di transazioni fraudolente o altra violazione del Contratto, potrà a sua discrezione decidere di:
- ricalcolare le commissioni non tenendo conto delle transazioni fraudolente, ovvero
- sottrarre dalle commissioni future gli importi relativi alle transazioni ritenute fraudolente.
Sarà onere del Concessionario fornire la documentazione al Terzo Incaricato dei fatti e dei motivi a fondamento della propria determinazione in materia di transazioni fraudolente.
- I compensi maturati saranno corrisposti, ai sensi dell'art. 7, tramite bonifico su conto corrente intestato al Terzo Incaricato, alle coordinate bancarie che saranno comunicate.
- Nell'eventualità che il Terzo Incaricato sia in disaccordo con i rapporti mensili o gli importi dovuti, lo stesso dovrà trasmettere al Concessionario apposita contestazione scritta specificando le ragioni
e gli importi contestati. Le comunicazioni scritte di contestazione devono essere ricevute dal Concessionario entro 15 giorni dalla comunicazione da parte del Concessionario del corrispettivo da fatturare, in caso contrario
si reputa che il Terzo Incaricato abbia definitivamente approvato il corrispettivo da fatturare e i relativi importi dovuti e rinunciato, quindi, al proprio diritto di muovere ogni contestazione o reclamo alcuno al riguardo.
- In caso di errori materiali e/o di calcolo riscontrati dal Concessionario dopo la trasmissione del rapporto mensile, tali errori saranno comunicati al Terzo Incaricato nel primo rapporto mensile successivo alla loro
scoperta ed ogni importo eventualmente erroneamente accreditato al Terzo Incaricato, sarà compensato a valere sui conteggi relativi a tale rapporto mensile.
- Il Concessionario terrà un resoconto dell’attività di gioco dei Giocatori allo scopo di calcolare le commissioni dovute al Terzo Incaricato. Il Terzo Incaricato potrà vedere giornalmente online i
dati riguardanti i nuovi Giocatori per ogni Tracker.
Articolo 8 – Trattamento dei dati personali
- BetFlag e il Terzo Incaricato si impegnano reciprocamente, ed ognuno per quanto di propria competenza, ad osservare la normativa europea ed italiana in materia di privacy e protezione dei dati personali di volta in volta
applicabile, incluso il Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, il "GDPR"), come di volta in volta modificato o sostituito.
- Il Terzo Incaricato si impegna a rispettare ogni altra previsione della legge italiana ed europea in materia di privacy ed ogni provvedimento emanato dal Garante per la protezione dei dati personali e/o dal Comitato
europeo per la protezione dei dati o da altre autorità, che sia applicabile direttamente in capo ai responsabili del trattamento. Le Parti si impegnano a negoziare in buona fede ogni modifica o integrazione al presente Art. 8
che si dovesse rendere necessaria a seguito di sopravvenute normative europee o nazionali in materia di privacy e protezione dei dati personali e/o di provvedimenti interpretativi o attuativi emanati dal Garante per la
protezione dei dati personali e/o dal Comitato europeo per la protezione dei dati o da altre autorità.
- Ai sensi dell'art. 1456 c.c., BetFlag potrà risolvere con effetto immediato il presente Contratto, inviando una comunicazione scritta al il Terzo Incaricato, nel caso in cui quest'ultimo dovesse violare le disposizioni del presente articolo.
Il Terzo Incaricato dichiara di aver preso visione e si impegna, per quanto di propria competenza e relativamente alle attività di trattamento dei dati necessarie per l'esecuzione del presente Contratto, a rispettare ed a far rispettare ai propri
dipendenti, collaboratori, la politica di protezione dei dati personali (Politica Privacy) del Gruppo Lottomatica pubblicata sul sito web www.lottomaticagroup.com alla sezione lottomaticagroup.com/it-it/home/protezione-dei-dati.
- In conformità alle disposizioni del GDPR, il Terzo Incaricato assumerà la qualifica di Responsabile del Trattamento dei dati, come previsto dall’art. 28 del GDPR, per ciò che attiene alle attività di commercializzazione
dei giochi pubblici, previa sottoscrizione dell’Accordo per la Nomina a Responsabile del Trattamento allegata al presente Contratto, che specifica (i) la natura e la finalità del trattamento, (ii) il tipo di Dati Personali e
(ii) le categorie di interessati.
Fatto salvo quanto diversamente previsto da quanto allegato al presente Contratto, il trattamento dei Dati Personali, effettuato dal Terzo Incaricato per conto di BetFlag avrà durata pari alla durata del Contratto.
Articolo 9: Riservatezza e sicurezza delle informazioni
- Il Terzo Incaricato si obbliga a mantenere il più stretto riserbo su tutte le informazioni e conoscenze tecniche, industriali, commerciali e finanziarie da esso acquisite in relazione alle attività di marketing svolte in
favore del Concessionario. Pertanto s’impegna a non divulgare e/o utilizzare, per proprio o altrui profitto le informazioni riservate di cui è venuto a conoscenza.
- Il presente Contratto riveste a sua volta carattere di riservatezza tra le Parti e nessuna di esse potrà diffonderne i contenuti o fornire copia dello stesso e degli atti ad esso riferiti o allegati ovvero scambiati tra
le Parti nel corso della sua esecuzione.
- Tutti gli obblighi di riservatezza di cui al presente Contratto permarranno in capo alle Parti anche successivamente alla cessazione del Contratto stesso, qualunque ne sia stata la causa, per un ulteriore periodo di un anno.
- In aggiunta a quanto sovra menzionato, il Terzo Incaricato si impegna a conoscere e rispettare pienamente ogni legge, decreto, regolamento o norma emanati in materia di sicurezza delle informazioni dalle autorità locali o
da altre autorità e organizzazioni competenti concernenti l’esecuzione del Contratto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Misure Minime di Sicurezza previste dall’Allegato B del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e dal GDPR). Il Terzo Incaricato, in particolare, dovrà manlevare e tenere indenne il Concessionario da ogni conseguenza economica pregiudizievole arrecata dal mancato rispetto delle
disposizioni di legge, regolamenti o normative in materia di sicurezza delle informazioni.
- Il Terzo Incaricato dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare il contenuto delle policy e procedure in materia di sicurezza delle informazioni emanate dal Concessionario, che qui si intendono integralmente
richiamate, con particolare riferimento alle norme circa l’accesso e l’utilizzo del sistema informatico del Terzo Incaricato.
- Il Terzo Incaricato si obbliga pertanto a rispettare e a far rispettare ai propri collaboratori e/o personale dipendente e ad eventuali subfornitori che, nello svolgimento delle attività oggetto del Contratto, vengano in
contatto con il Terzo Incaricato, le policy e le procedure in materia di sicurezza delle informazioni in essere.
- Resta inteso che il Terzo Incaricato sarà ritenuto responsabile per danni connessi a violazioni in materia di sicurezza delle informazioni provocati da negligenza, imperizia, incapacità, malafede di propri dipendenti
e/o collaboratori, e sarà pertanto tenuto a risarcire il Concessionario dei danni accertati.
Articolo 10: Durata e recesso
- Il presente Contratto avrà validità di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione. Alla fine di tale periodo il Contratto si rinnoverà tacitamente, di anno in anno, salvo disdetta che ciascuna Parte potrà far pervenire
agli indirizzi di cui al successivo articolo 17, con preavviso di 30 (trenta) giorni prima della scadenza di ciascun rinnovo.
- Il Concessionario può recedere liberamente in qualsiasi momento dal presente Contratto, dandone preavviso scritto al Terzo Incaricato di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data di efficacia del recesso. In questo
caso le Parti convengono che il Terzo Incaricato continuerà a percepire il Corrispettivo allo stesso dovuto (sulla base del Piano di Pagamento concordato) in relazione ai Conti di Gioco già aperti alla data di efficacia del
recesso esercitato dal Concessionario per un periodo di 12 (dodici) mesi successivi alla predetta data di efficacia, rinunciando sin d’ora a qualsiasi ulteriore importo per il periodo successivo alla scadenza di detto
termine. Fermo quanto precede, le Parti convengono che il Terzo Incaricato può recedere liberamente dal presente Contratto, dandone preavviso scritto al Concessionario di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla data di
efficacia del recesso. In ogni caso di recesso esercitato ai sensi del presente articolo è fatto salvo quanto spettante a ciascuna Parte per i servizi sino ad allora resi, ma non sono dovuti oneri, risarcimenti o indennizzi
ulteriori.
- In caso di recesso si produrranno i seguenti effetti:
- il Terzo Incaricato cesserà qualsiasi attività di informazione del Sito del Concessionario e tutti i diritti e le licenze derivanti da questo Contratto cesseranno con effetto immediato;
- il Terzo Incaricato dovrà interrompere l’utilizzo dei marchi, loghi e/o altri segni distintivi e/o di qualsiasi Materiale Informativo del Concessionario.
Articolo 11: Divieto di Cessione
- Il Terzo Incaricato non può cedere, direttamente o indirettamente, il presente Contratto o i diritti che ne derivano a terzi senza il consenso scritto del Concessionario.
Articolo 12: Relazione tra le Parti
- Ai sensi del presente Contratto, tra il Terzo Incaricato e il Concessionario non s’instaura alcuna relazione di esclusiva, di società, di joint venture, d’impiego subordinato, di agenzia o di franchising.
- Il Terzo Incaricato prende atto e concorda che il Concessionario ha la facoltà, in qualsiasi momento, (direttamente o indirettamente) di concludere accordi con altri soggetti che svolgono attività simili ed in concorrenza
rispetto a quelle svolte dal Terzo Incaricato, a condizioni simili o diverse rispetto a quelle concordate con il Terzo Incaricato nel presente Contratto e tali rapporti potranno risultare in competizione con quelli del
Terzo Incaricato.
Articolo 13: Responsabilità
- Il Concessionario, a sua sola discrezione, potrà in ogni modo e tempo bloccare e/o imporre restrizioni ai Giocatori, ai depositi, alle modalità di gioco oppure rifiutare iscrizioni di potenziali Giocatori per qualsiasi
ragione ritenuta opportuna.
Articolo 14: Risoluzione
- Il presente Accordo s’intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fatto salvo il diritto del Concessionario al risarcimento del danno
eventualmente patito, quando:
- il corrispettivo mensile dovuto al Terzo Incaricato sia inferiore a 100 euro per trenta giorni consecutivi;
- sia emanato da parte delle autorità competenti un provvedimento di decadenza o revoca della concessione rilasciata al Concessionario;
- nel sistema di Conti di Gioco del Concessionario non sia operativo alcun Giocatore identificato con il ID Terzo Incaricato per un periodo di sei mesi;
- altre fattispecie specificamente previste negli Allegati;
- in caso di violazione degli obblighi di cui agli articoli, artt.5, 9, 11 e 15.
- Quanto agli effetti della risoluzione si applicherà la medesima disposizione contenuta nel precedente articolo 10, comma 3.
Articolo 15: Codice Etico
- Il Terzo Incaricato con la sottoscrizione del presente Contratto si impegna a rispettare per sé e per i propri incaricati e/o dipendenti e/o ausiliari il Codice Etico e la Politica e Linee Guida – Anti-Bribery & Corruption
adottati dal Concessionario e consultabili sul sito https://www.lottomaticacorporate.com/, e dichiara di aver preso visione ovvero della normativa in materia di responsabilità delle persone giuridiche di cui al D.lgs. n.
231/2001, nonché il rispetto del protocollo per la scelta di partner commerciali adottato dal Concessionario allegato al presente Contratto. A tale ultimo riguardo, il Terzo Incaricato dichiara espressamente: 1) di non essere
imputato in procedimenti instaurati ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o comunque in procedimenti per corruzione, né destinatario di misure interdittive e cautelari previste dal medesimo decreto o comunque
per reati di corruzione o provvedimenti giudiziari che prevedono l’applicazione di sanzioni per responsabilità amministrativa dipendente da reato ovvero per reati di corruzione; 2) che né il Terzo Incaricato medesimo né
alcun socio amministratore o dirigente della società, ove presenti - né tantomeno i rispettivi coniugi, parenti o affini entro il secondo grado - risultano legati ad una delle società del gruppo controllato da Lottomatica
S.p.A. da rapporto contrattuale ovvero da un rapporto di parentela o affinità entro il secondo grado con un socio, amministratore o dirigente delle società del gruppo controllato da Lottomatica S.p.A. che possa generale un
conflitto di interessi anche potenziale con le attività di cui al presente Contratto.
Articolo 16: Foro competente
Le Parti fissano per ogni controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del Contratto e/o comunque nascente od occasionata dal medesimo, la competenza esclusiva del foro di Roma.
Articolo 17: Comunicazioni
- Tutte le comunicazioni pertinenti al presente Contratto saranno trasmesse via e-mail come descritto di seguito: (i) dal Concessionario al Terzo Incaricato: all’indirizzo e-mail fornito da quest’ultimo (o a quello fornito
successivamente in caso di cambiamenti); (ii) dal Terzo Incaricato al Concessionario all’indirizzo affiliazioni@betflag.it o a quello fornito successivamente.
- Trascorse 24 (ventiquattro) ore dalla notifica, questa s’intenderà come conosciuta per entrambe le Parti.
Articolo 18: Clausole Finali
- La tolleranza di una delle Parti di fronte all'inadempimento dell'altra a una qualsiasi delle disposizioni del Contratto non potrà costituire o essere interpretata come tolleranza a successivi inadempimenti contrattuali
ascrivibili alla Parte medesima.
- Le Parti s’impegnano a prestare la massima collaborazione e assistenza reciproca con riferimento ad ogni adempimento richiesto dalla normativa di riferimento che possa influire sulla corretta esecuzione del Contratto e
ad effettuare senza ritardo ogni altro adempimento a loro carico richiesto dalla pubblica amministrazione.
- Eventuali modifiche al Contratto ed ai suoi allegati potranno essere effettuate esclusivamente con il consenso scritto di entrambe le Parti.
- Il Contratto è regolato dalla legge italiana e per qualsiasi controversia relativa al Contratto sarà competente esclusivamente il foro di Roma.